Nell'ambito di una politica criminale del XXI secolo sempre più orientata alla sicurezza della collettività e alla prevenzione del rischio reato, appare necessario interrogarsi sul ruolo che l'istituto della recidiva de iure condendo dovrebbe ricoprire in un sistema penale integrato, conforme ai principi dello Stato di diritto. Partendo dall'analisi del fondamento della recidiva, investita dalla controversa novella del 2005 (legge c.d. «ex Cirielli»), l'indagine mira a rinvenire un solido inquadramento dell'istituto a livello dommatico e sistematico, allargando lo spettro della ricerca anche alle misure di sicurezza personali destinate ai rei imputabili; istituto del quale la recidiva sembra surrettiziamente aver "usurpato", di fatto, la funzione specialpreventiva, con gravi ripercussioni sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali di offensività, proporzionalità e finalità rieducativa della risposta sanzionatoria, stanti i suoi innumerevoli effetti commisurativi, diretti ed indiretti. Attraverso un'indagine comparatistica, rivolta sia agli ordinamenti di common law che di civil law, integrata dai risultati empirici degli studi delle scienze sociali, si è cercato pertanto di verificare se l'attuale, tradizionale, veste della recidiva come circostanza aggravante del reato, con effetti ultraedittali, sia ancora funzionale agli scopi della pena, ovvero sia solo un retaggio del Täterstrafrecht; e se, in un sistema penale teleologicamente orientato ai principi costituzionali, sia preferibile riformare in modo profondo il sistema sanzionatorio del doppio binario, rivolto ai rei imputabili pericolosi, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle Corti costituzionali degli ordinamenti aventi la nostra tradizione giuridica.