La pirateria è considerata un crimine internazionale che rientra tra le ipotesi dei c.d. crimina juris gentium. L'innalzamento della pirateria iuris gentium a crimine internazionale potrebbe suscitare qualche perplessità ma così non è, se si riflette sulla funzione pratica che viene riconosciuta alla caratterizzazione della pirateria come crimine internazionale. Il pirata essendo considerato al pari di un nemico di ogni Stato, può essere giudicato dai tribunali di ogni Paese anche se questi non hanno un particolare titolo di giurisdizione, e ciò costituisce un'eccezione non convenzionale al principio della competenza esclusiva dello Stato in alto mare su navi che battono la sua bandiera. Il reato di pirateria, però, è tale solamente se compiuto in alto mare e la ratio di tale norma appare evidente se si pensa che tale attività viene esplicata principalmente in alto mare, al di fuori di qualsiasi controllo statale, minacciando quindi la sicurezza dei traffici marittimi e mettendo in pericolo lo stesso principio della libertà dell'alto mare.