Secondo quanto comunemente si ritiene, l'apertura della procedura collettiva non determina, di per sé, alcuno stravolgimento del rango dei crediti concorrenti. La neutralità dei principi e delle regole concorsuali rispetto alla c.d. questione distributiva, attestata dall'impossibilità per gli organi della procedura di interferire in modo costitutivo sui rapporti di credito e dall'inesistenza di disposizioni che consentano di alterare il rango del credito originariamente pattuito dalle parti o stabilito dalla legge, conferma come la posizione ex ante assunta dal creditore debba essere mantenuta anche in seno al procedimento. Pur tuttavia, che il diritto concorsuale debba rimanere ai margini della questione distributiva è assunto messo a dura prova dalle ultime riforme che hanno interessato tale porzione dell'ordinamento; riforme che per alcuni aspetti sono state indotte da discipline sovranazionali e che, da noi come altrove, hanno dato il là ad una stagione di grandi cambiamenti e di non poche incertezze, evidenziando come, in realtà, è proprio nella decisione in ordine ''a chi'' ed ''in che modo'' deve essere ripartito il patrimonio responsabile che si situa il punto nevralgico di questa branca del diritto. I contributi raccolti in questo Volume hanno appunto l'obiettivo di far luce sulle nuove regole che governano tale delicata materia.