L'abigeato, cioè il furto di più capi di bestiame, è in diritto romano un crimen extraordinarium, basato sull'autorità del princeps e pertanto fuori dell'ordo iudiciorum. Fino ad Adriano un'eventuale sottrazione di animali rientrava tra le ipotesi previste dal delitto di furto e prevedeva l'esperimento di un'azione civilistica. La prima disposizione in materia si ebbe con questo imperatore, il quale emise un rescritto relativo alla provincia spagnola della Betica che prevedeva l'irrogazione agli abigei della pena capitale e, per i casi di minore importanza, dei lavori forzati.