Attraverso la presente indagine si vuol appurare se formulari e frasario della documentazione privata siano stati recepiti nelle norme di epoca tarda, incidendo anche nella visione sostanziale dei singoli istituti, con particolare riguardo alla compravendita. L'esame ha rivelato una sorta di circolo logico, per cui se i documenti dell'area a influenza bizantina ricalcano le norme e le espressioni giustinianee, quelli dei territori influenza germanica in senso lato, dunque anche longobarda, recepiscono delle formule dettate dalla prassi germanica, la quale trasforma o deforma istituti tipici romani secondo l'ottica di questi popoli. Ciò avrebbe contribuito a un processo di destrutturazione della compravendita consensuale romana, trovando la propria ragion d'essere in più fattori: uno, a mio avviso, è il venir meno dell'editto pretorio, ossia di quell'atto che racchiudeva le coordinate entro cui gli operatori del diritto potevano agire anche per la redazione degli atti. Secondo miei precedenti studi, infatti, l'editto, segnatamente quello provinciale, avrebbe contenuto delle norme omogenee per tutto l'impero, riguardanti non solo le procedure giudiziarie, ma anche le formule da impiegare negli atti tra privati che, nelle provincie ellenistiche, erano sovente semplicemente translitterate nella koinè, come dedotto dalla documentazione papiracea. Una volta venuto a mancare l'editto stesso, secondo l'idea qui prospettata, i formulari privati - la cui presenza si può dedurre in virtù di vari elementi - divengono i nuovi modelli che, nella loro esigenza di sintesi, da un lato racchiudono una pluralità di rinvii ai vari istituti concorrenti nel caso concreto ai fini di un'eventuale tutela o autotutela, dall'altro contengono espressioni sintetiche efficaci ai fini di un'immediata comprensione, ma che, per converso, contribuiscono a 'smantellare' la compravendita concepita quale contratto sinallagmatico consensuale