Il principio di tipicità dei negozi giuridici unilaterali è stato sottoposto, negli ultimi decenni, a numerose critiche e ritenuto ormai superato da altri principi: quello dell'economia degli atti giuridici; dell'intangibilità solo in peius delle sfere giuridiche individuali; della variabilità della struttura dei negozi giuridici. Un'analisi completa del profilo delle funzioni ascrivibili all'atto unilaterale mostra, invero, una realtà ben diversa: alcune funzioni richiedono necessariamente una struttura bilaterale ed altre sono già svolte da atti unilaterali tipici. L'attualità del principio di tipicità di cui all'art. 1987 c.c., al di là di ogni pregiudizio di tipo dogmatico, deve essere riaffermata alla luce della valutazione degli interessi concretamente perseguibili mediante l'atto unilaterale.