L'interdizione e l'inabilitazione, che l'ordinamento italiano tutt'oggi contempla quali istituti diretti ad incidere con effetti estintivi sulla capacità di agire, sono pronunciate ad esito di un iter procedimentale sulla cui esatta fisionomia gli interpreti da sempre dibattono. L'inquadramento dogmatico del giudizio riesce difficile in considerazione del peculiare oggetto del giudizio stesso, che per quanto accostabile a quello dei procedimenti lato sensu costitutivi di situazioni giuridiche soggettive presenta d'altro canto rispetto a questo delle rilevanti specificità. Muovendo da questa constatazione, l'a. si propone anzitutto di evidenziare come le peculiari caratteristiche della situazione giuridica incisa dalla sentenza di interdizione o inabilitazione non siano affatto ostative all'idoneità di quest'ultima al giudicato sostanziale, ma si riflettano semmai sulla configurazione del potere di azione. Ed invero, nel caso di specie, il potere di agire in giudizio è attribuito ai soggetti legittimati a tutela di semplici interessi e non, invece, di una situazione giuridica soggettiva (per quanto meramente «strumentale») che a costoro faccia capo; di qui la qualificazione del giudizio di interdizione ed inabilitazione come procedimento di natura contenziosa, inscrivibile nel genus della tutela di cognizione, che tuttavia si discosta dal modello «usuale» del processo costitutivo con connotazione soggettiva e richiama piuttosto alla mente la figura del processo a contenuto oggettivo. Al contempo, le specificità che connotano il procedimento di interdizione ed inabilitazione sotto il profilo del coinvolgimento di un interesse «superindividuale», nonché del carattere diffuso e fungibile della titolarità del potere di azione, lo avvicinano alla fisionomia tipica delle c.d. azioni popolari; rispetto alle quali, d'altra parte, il giudizio costitutivo dell'incapacità legale di agire presenta degli innegabili tratti distintivi. In sede di disamina della struttura del giudizio di interdizione ed inabilitazione, ed in specie della sua configurazione soggettiva, l'a. si sofferma fra l'altro sulla questione del ruolo processuale duplice facente capo a taluni soggetti (individuati dalla legge in funzione della loro «vicinanza» al soggetto interdicendo o inabilitando), il cui coinvolgimento nel giudizio può assumere le forme di una vera e propria partecipazione in qualità di parte o, in alternativa, di un mero coinvolgimento con finalità istruttorie. L'indagine è arricchita da alcune annotazioni di diritto comparato nonché, nella sua parte conclusiva, dall'individuazione - in prospettiva internazional-privatistica - dell'ambito della giurisdizione italiana e del regime di circolazione in Italia dei provvedimenti stranieri costitutivi dell'incapacità.