La nozione di imprenditore dell'art. 2082 riveste un ruolo centrale nel sistema dell'impresa disegnato dal codice civile del 1942 dato che da essa si dipana l'articolazione di quel sistema con la conseguenza che l'accertamento di un comportamento concreto conforme al modello di attività imprenditoriale definito dall' art. 2082 è la prima operazione che il giudice deve effettuare quando viene chiamato a decidere dell'applicazione di una regola sia essa generale sia essa propria delle imprese commerciali o di quelle agricole. Sulla base di questa premessa (sez. I) l'Autore si prefigge di verificare quale sia l'attuale rilevanza normativa di tale nozione e quale evoluzione abbia subito la sistematica della disciplina dell'impresa nel corso degli ottant'anni successivi sottolineando particolarmente: quanto alla prima questione come nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale l'uso della nozione codicistica sia pieno e condiviso qualora l'attività d'impresa sia imputata alla singola persona fisica (c.d. impresa individuale) parziale e controversa qualora sia svolta tramite l'uso di forme organizzative; quanto alla seconda questione come sia la normativa di matrice comunitaria sia talune modifiche della stessa disciplina del codice civile ( specie l'istituzione del registro delle imprese e la riformulazione della nozione codicistica di impresa agricola) abbiano sensibilmente variato il quadro originario (sez. V). Quest'ultimo tema è poi ripreso nel commento all'art. 2083 per constatare come la rilevanza normativa della definizione codicistica dei piccoli imprenditori risulti oggi ridimensionata soprattutto ma non esclusivamente per effetto dei nuovi criteri di esenzione dalla procedura fallimentare dettati dall' attuale art. 1 comma 2 l.f. e ripresi dal codice della crisi. Per motivare la risposta alla prima questione una consistente parte del lavoro (sez. IV) è dedicata all'analisi dell'incidenza sull'applicazione della disciplina dell'impresa derivante dalla adozione delle forme organizzative societarie cooperativistiche consortili nonché di quelle dei soggetti pubblici delle associazioni e fondazioni del Libro I del codice civile dei soggetti qualificabili come enti del terzo settore (ex d.lgs. 112/2017 e 117/2017) e degli enti ecclesiastici.