Attraverso l'esegesi delle principali costituzioni imperiali che ne modificarono la disciplina (in particolare: C.I. 8.37.10 del 472, con cui l'imperatore Leone sancì la validità delle stipulationes effettuate senza l'impiego di sollemnia vel directa verba e C.I. 8.37.14 del 531, con cui l'imperatore Giustiniano introdusse delle presunzioni di veridicità del documento circa la compresenza delle parti e le stipulationes servili), effettuata alla luce delle attestazioni contenute in scholio ai Basilici, e tramite l'analisi di alcune particolarità riscontrabili in seno alla prassi negoziale quale emerge dalle testimonianze pervenute per via papiracea, lo studio si ripropone da un lato di dimostrare come il documento stipulatorio non portò mai ad un radicale superamento della forma verbis del contratto e, dall'altro, di delineare la nuova vitalità assunta dall'istituto in chiave processuale, quale strumento privilegiato per la predeterminazione convenzionale della procedura giudiziaria di regolamentazione di un'eventuale controversia, sia in relazione a fattispecie altrimenti sprovviste di una autonoma azionabilità sia in relazione a fattispecie già diversamente tutelate