La disciplina del pegno non possessorio ha introdotto una nuova forma di garanzia reale tipica che si differenzia notevolmente dal pegno comune. Le novità di maggior impatto sistematico riguardano la definizione dell'oggetto e dell'opponibilità della garanzia, che ne ancorano l'efficacia alla data della costituzione della garanzia, sebbene in quel momento non siano presenti nel patrimonio del concedente i beni dati in garanzia né altri di pari valore, sulla falsariga della floating charge anglosassone, modalità sinora inedita anche nelle forme più avanzate di pegno rotativo o di pegno su beni futuri od omnibus. Inoltre, questa forma di garanzia concede al creditore dei poteri che rendono prontamente realizzabile la garanzia, mediante una positivizzazione del patto marciano nonché tramite la possibilità di locare il bene a terzi senza doverne necessariamente acquistare la proprietà.