L'invalidità parziale è lo 'stato viziante' che interessa una parte di un atto giuridico precettivo (contratto, provvedimento amministrativo, sentenza, etc.). Sul piano rimediale, si discute quando tale patologia si traduca nella nullità/annullabilità totale dell'atto che ne è affetto ovvero in una sua caducazione parziale, con sopravvivenza del medesimo nella versione (ridotta) di risulta. Con riferimento al provvedimento amministrativo, un siffatto interrogativo presenta una maggiore complessità, sia per l'assenza di regole ad hoc di diritto positivo, sia per la scarsa attenzione riservata dalla dottrina al fenomeno giuridico in esame. Quanto al formante giurisprudenziale, esso è tuttora influenzato da categorie di matrice volontaristica che discendono dall'originaria ricostruzione del provvedimento amministrativo secondo lo schema concettuale del negozio giuridico di diritto privato. Lo studio si propone l'obiettivo di offrire all'interprete criteri giuridici di tipo oggettivo-strutturale idonei a risolvere - con maggiore sicurezza e prevedibilità - i problemi giuridici posti dall'invalidità parziale dei provvedimenti amministrativi, così da superare l'attuale approccio di stampo fortemente empirico-casistico o, comunque, basato su un generico riferimento al principio assiologico di conservazione dei valori giuridici. Dopo aver esposto la tesi incentrata sull'approfondimento teorico-dogmatico della nozione di scindibilità (e, correlativamente, di inscindibilità) del provvedimento amministrativo, alla luce di una concezione rigorosa e tassativizzante del principio di legalità-tipicità, se ne esamineranno i risvolti applicativi con riferimento ai poteri amministrativi di c.d. autotutela e al sindacato del giudice amministrativo, nella prospettiva di delineare i confini tra l'annullamento parziale e la modifica/riforma del provvedimento quale esercizio della funzione di amministrazione attiva.