Il tributo successorio ha una duplice funzione: procurare entrate all'erario; redistribuire la ricchezza. In questa prospettiva, per ragioni di giustizia sostanziale, il legislatore assoggetta ad imposizione soltanto l'incremento netto di ricchezza, determinato deducendo le passività dagli elementi attivi del compendio ereditario. Tale incremento, fungendo da base imponibile, è il parametro di commisurazione del tributo. Tuttavia, per evitare pregiudizi alle ragioni dell'erario, il sistema è dotato di regole rigorose, che fissano i presupposti per la deducibilità delle passività. Il regime, sostanzialmente più liberale rispetto al passato, non prevede requisiti intrinseci della passività, ma esige l'esistenza del debito al momento di apertura della successione e la sua inerenza alla massa imponibile. Nella conformazione delle fonti, invece, non è più richiesta né la liquidità, né la certezza del debito e neppure che la passività sia non litigiosa o indiscussa fin dall'origine. Il modello consente di dedurre anche spese e costi non prettamente ereditari, legati alla vicenda successoria complessivamente considerata.