L'introduzione nello Stato Città del Vaticano di una articolata normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, impone una riflessione sui contenuti che, a mio avviso, per essere compiutamente analizzati, devono essere necessariamente contestualizzati. La globalizzazione della vita giuridica (e la sua rilevanza transnazionale di relazioni economiche) non poteva rimanere al di fuori "del portone di bronzo" e non interessare anche il più piccolo Stato del mondo: la Città del Vaticano che "da enclave dell'Italia tende progressivamente a divenire enclave dell'Unione europea, con conseguenti inevitabili contatti tra ordinamento vaticano ed ordinamento europeo". Sul piano della tecnica normativa, l'intervento legislativo si fonda su una pluralità di fonti che nel quadro della tradizione giuridico-canonica della Chiesa - quale fonte principale del diritto vaticano - tiene conto delle norme stabilite dalle Convenzioni internazionali e della tradizione giuridica italiana. Nel complesso, le innovazioni realizzate con modifiche al Codice penale vaticano (Zanardelli), tendono ad allinearsi al diritto internazionale ma, in diverse circostanze, svelano specialità funzionali del diritto vaticano che determinano l'esigenza di esaminare le nuove categorie dello Stato Città del Vaticano/Santa Sede, alla luce di imprescindibili modelli interordinamentali.