A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione italiana (attraverso la l.cost. n. 1 del 1999, e successivamente la l.cost. n. 3 del 2001), ciascuna Regione può disciplinare il proprio sistema elettorale, distinguendolo (in parte) da quello delle altre Regioni e da quello degli altri livelli territoriali. Questa differenziazione dei sistemi elettorali, tuttavia, deve avvenire nel rispetto del quadro costituzionale e dei principi da questo dettati (e tra tutti gli articoli 3, 48, 49 e 51 della Costituzione).