Nella società politica, edificata dal contratto sociale come matrice del diritto, il contratto autorizza il 'potere consentito' ad usare il diritto per inverarsi storicamente, nella forma di un legame doveroso fra un presupposto condizionante e una conseguenza condizionata. Senonché, il diritto, per realizzare la diacronia del contratto sociale, deve poterne conservare i soggetti e le condizioni, sottraendoli alla variabile temporale. Questa funzione è affidata alla costituzione 'ideale', autoprotetta dalla rigidità garantita - un diritto costituzionale provvisto, dunque, di sanzione giuridica -, ossia al modello idoneo a preservare la pace sociale. Alla costituzione ideale corrispondono le costituzioni 'reali' che, in diverso modo, replicano il modello del potere consentito a tutela della pacifica convivenza. Il diritto costituzionale non rappresenta dunque soltanto il vertice dell'ordinamento, ma il nucleo essenziale attorno al quale l'ordinamento stesso si costruisce attraverso la produzione giuridica e la giurisprudenza. Ad esse spetta di saper cogliere le virtualità espresse dalle disposizioni costituzionali nel sempre rinnovato intervallo fra testualità normativa e storia.