La sentenza 184/1986 della Corte costituzionale aveva diviso in due frazioni il danno biologico, lasciando nell'art. 2059 c.c. la gestione del danno morale in senso stretto, e spostando nell'art. 2043 c.c., e norme collegate, la disciplina delle "attività realizzatrici" (compromesse dall'illecito). Questo con riguardo all'ipotesi di attentati all'integrità fisiopsichica della vittima. Che fare però con riferimento alla violazione di prerogative diverse dalla salute? Sui terreni ad es. della famiglia, del lavoro, dei rapporti con la p.a. delle immissioni, dei diritti della personalità, della giustizia?