L'esercizio della difesa tecnica nel processo tributario, pur modellato sul L.NICOTINA ministero difensivo del rito civile - in base all'art. 30 della legge di delegazione n. 413 del 30 dicembre 1991 - se ne discosta sin dall'equivoca definizione, declinata in termini di assistenza tecnica. Da questo "peccato originale" discendono rilevanti e complesse conseguenze, che non è sempre agevole cogliere, in ordine al corretto atteggiarsi dell'esercizio del ministero difensivo nel rito in questione. Occorre, inoltre, tenere conto del peculiare riconoscimento dell'abilitazione alla difesa di categorie di soggetti che, di norma, non sono coinvolti nell'amministrazione giudiziale della giustizia, nonché del particolare atteggiarsi della difesa diretta, specie riguardo al soggetto esercente la pubblica funzione. Queste specificità, unitamente alla caratteristica impugnatoria del rito, assumono rilievo sotto molteplici aspetti e in particolare sotto quello, fondamentale, del conferimento dell'incarico e della sanatoria dei vizi dello stesso come, pure, degli atti introduttivi in prime cure e in appello. Vexata quaestio, quest'ultima, tuttora sostanzialmente irrisolta e tornata prepotentemente all'attenzione della giurisprudenza, per effetto delle modifiche agite, nel 2015, sull'art. 12 d.lgs. 546/1992. Un problema che ormai è necessario affrontare, anche alla luce della più recente e subentrata obbligatorietà del regime processuale telematico. Al contempo, il subingresso dell'Agenzia delle entrate riscossione, che dal 2017 svolge la funzione di soggetto attivo della riscossione medesima, in un rinnovato assetto organizzativo di natura pubblicistica, ha fomentato una giurisprudenza, incerta e discordante, riguardo alla difesa del nuovo agente in seguito alla sua metamorfosi. Senza pretese di esaustività, si esaminano, dunque, i principali dubbi e problemi che è necessario affrontare, muovendo dal corretto inquadramento della questione nell'ottica dell'affermazione del principio della parità tra le parti in giudizio. Affermazione tanto più necessaria giacché il rito, per sua natura, coinvolge una parte in condizioni d'innegabile supremazia sostanziale sull'altra, poiché esercita la pubblica funzione impositiva e/o riscossiva. Supremazia che non deve, però, trovare spazio in un giusto processo tributario.