Il principio personalistico implica la concezione della pena come progetto, finalizzato all'integrazione sociale ed arricchito dai contenuti di una rivisitata giustizia riparativa. Ne deriva, come naturale conseguenza, la necessità di riformare ab imis il sistema sanzionatorio. Va, quindi, superata ogni istanza legata alla prospettazione diffusa del simbolismo penale: esso, infatti, produce una rassicurazione della collettività, sterile e di breve durata, al pari di ogni intervento non fondato su un complessivo, razionale progetto politico-criminale, la cui carenza allontana scelte, legislative e di politica sociale, conformi a Costituzione, fondamentali per contrastare l'agire criminoso. Muovendo in questa direzione vi sarebbe spazio di operatività per i 'binomi' a cui ci riferiamo nell'indagine: ad esempio il canone di autodeterminazione andrebbe coniugato, nel biodiritto penale, con il solidarismo, fondamentale postulato dello stato sociale di diritto così come l'intero spettro della legalità penalistica con una prevedibilità sistemica, ispirata ad istanze di garanzia.