La prevedibilità è il confine che identifica il diritto penale, differenziandolo dall'arbitrio. Essa, pertanto, non è graduabile né frazionabile, poiché ogni forma di ridotta o parziale prevedibilità apparterrebbe all'oltre-confine. L'epistemologia sistemica, in questa prospettiva, impone di avvolgere nel mantello della prevedibilità l'azione di ogni attore in criminalibus. Tale dimensione, statica, è però teleologicamente neutra ed assolve - quindi - ad una funzione meramente conoscitiva. Solo nella dimensione dinamica, infatti, può tracciarsi la rotta della coerenza con l'assiologia dell'ordinamento vigente, che si staglia nell'orizzonte dell'integrazione sociale del reo, inscindibilmente connessa alla metronomia diacronica. Il tempo della prevedibilità è 'battuto' dall'interazione tra il prius legislativo (preciso/determinato) ed il posterius giurisprudenziale (ragionevolmente predicibile). La prevedibilità, tuttavia, va ben oltre: non v'è - dall'agire del pubblico ministero all'ultima propaggine dell'esecuzione sanzionatoria - territorio che ad essa possa dirsi estraneo. L'indagine prova a disvelare la valenza euristica delle geometrie sistemico/diacroniche: esse, così disegnate, possono irrobustire i confini della prevedibilità, allontanando il diritto penale dallo scivoloso pendio verso l'arbitrio.