Il contingentamento si verifica quando i poteri pubblici, attraverso la programmazione, disciplinano l'attività privata, imponendo una soglia quantitativa all'accesso al mercato. In quanto tale, il fenomeno pone un chiaro limite alla libertà di iniziativa economica sancita al primo comma dell'art. 41 cost. Secondo la previsione del co. 3 dello stesso art. 41 cost. il contingentamento si giustifica solo in considerazione della necessità e idoneità dell'intervento pubblico a conseguire il «fine sociale». La congruità del mezzo impiegato e la riconoscibilità del valore assunto come finalità della regola limitatrice della libertà debbono essere, però, valutate in concreto. Di qui la scelta di condurre una verifica nel settore delle farmacie aperte al pubblico, oggetto dell'attenzione ricorrente della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, nonché di un dibattito politico in vista di una possibile riforma. La scelta consente, inoltre, di ragionare su di un'attività economica che pone singolari problemi quanto alla sua qualificazione, alla stregua di impresa privata o di pubblico servizio, nonché presenta un analitico regime del contingentamento basato, in parte, su criteri numerici e, in parte, su parametri territoriali.