Il presente volume si rivolge prevalentemente ad avvocati e magistrati, presentando un primo commento alle novità contenute nel recentissimo Decreto-Sviluppo (DI. 83/2012) in materia di impugnazioni civili e di legge Pinto. Le modifiche alla L. 89/2001 (legge Pinto) apportate dal decreto sviluppo pongono un freno alle richieste di risarcimento. Sono previste sanzioni per le richieste pretestuose e termini prefissati di durata del procedimento, che complessivamente potrà durare 6 anni (3 anni in primo grado, 2 in appello e 1 in Cassazione): al di sotto di queste soglie nessuna richiesta verrà passata al vaglio, mentre al di sopra la Corte d'appello dovrà verificare la consistenza del ritardo. Il risarcimento è compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500. In materia di impugnazioni civili, invece, si dà conto della modifica dell'art. 360 c.p.c. sui motivi di ricorso in Cassazione e, dopo una necessaria ricognizione sulle caratteristiche generali del giudizio d'appello alla luce della giurisprudenza più recente, si analizza il nuovo "filtro" di ammissibilità previsto dal neonato art. 348bis c.p.c, che mira a deflazionare l'ingorgo dei processi scoraggiando appelli più o meno pretestuosi, con il rischio, però, che l'appello si trasformi in una sorta di roulette affidata al vaglio discrezionale del giudice-banco.