La modifica del primo comma dell'art. 117 della Costituzione, nel prevedere che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto - tra l'altro - dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, non si è limitata ad introdurre un limite per la legislazione, ma ha ricadute anche sull'amministrazione ed in particolare sulla funzione amministrativa, quale effettivo svolgersi del potere pubblico. Ne risulta modificato il collegamento tra la funzione e l'insieme delle finalità di essenziale rilievo nell'azione dello Stato. L'art. 117, in altri termini, favorisce una rilettura della funzione amministrativa in chiave di effettività e di giustizia sostanziale, soprattutto tramite la legittimazione attraverso i diritti umani.