Il funzionalismo di Mitrany - che sta alla base della Dichiarazione Schumann - definisce i rapporti tra gli ordinamenti (degli Stati membri e dell'Unione europea) secondo il principio di attribuzione, facendo in questo modo emergere la difficoltà di far convivere all'interno della funzione amministrativa la definizione comunitaria della fattispecie di diritto sostanziale e l'esercizio nazionale di una pubblica potestà (la c.d. frammentazione della fattispecie). Nel terminale nazionale del diritto amministrativo europeo (l'amministrazione indiretta e la coamministrazione), i principi dell'effetto diretto e del primato si stemperano - al contatto con l'autonomia procedurale - nell'effetto utile dell'effetto diretto (effet utile). Quanto consente di omogeneizzare (ma non di uniformare) il diritto procedurale/processuale degli Stati membri nell'esecuzione del diritto UE. Così che permangono difficoltà di coordinamento che si traducono talvolta in un deficit di tutela giurisdizionale dei diritti affermati dalla norma UE.