Il tema verte sull'opportunità di consentire al danneggiato di agire a sua scelta in via contrattuale ovvero in via aquiliana, a seconda del regime che, nel caso concreto, egli reputi maggiormente favorevole al conseguimento del risarcimento del danno patito, sul presupposto che vi sia stata al contempo la violazione sia di suoi diritti nascenti da un rapporto obbligatorio, sia di suoi interessi tutelati a prescindere dall'esistenza di detto rapporto.