Tradizionalmente, nel settore giuridico, il documento stricto sensu è quello scritto. Nel tempo, però, il progresso tecnologico ha spinto la dottrina, prima, e il legislatore, poi, ad aggiornarne la nozione, fino al punto di farla coincidere col suo significato etimologico. Per il mondo del diritto, dunque, ciò che costituisce il documento è, anzitutto, la cosa che incorpora i segni e che può essere del materiale più diverso: pietra, tavole cerate, carta, nastromagnetofonico, pellicola cinematografica o fotografica (in negativo o a stampa) e simili, sino alle odierne memorie informatiche o elettroniche. Anche il contenuto rappresentativo è variabile: l'importante è che "il fatto rappresentato" abbia "rilevanza giuridica". Circa il requisito dell'intenzionalità, infine, si è affermata la sua superfluità per giustificare la documentalità di materiale ottenuto attraverso l'impiego casuale di strumenti di rappresentazione.