Il tempo intercorso dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 è sufficiente a valutarne l'impatto sulla materia economica e sulla forma giuridica, di fronte all'emersione di un nuovo tipo di autore di reati l'ente - soggetto collettivo diverso dalla persona fisica. Nell'esperienza maturata nelle applicazioni giurisprudenziali della disciplina della responsabilità dell'ente e nell'articolato dibattito dottrinale, il punto critico è ravvisato nell'"organizzazione", quando il deficit, che potrebbe connotarla, favorisce una politica aziendale che non esclude la commissione di determinati reati come veicolo di affermazione dell'ente. Il lavoro è incentrato, appunto, sul momento dell'"organizzazione", affidata in primo luogo all'"organo dirigente", o comunque a quello cui è deputata la funzione di amministrazione e sulla quale devono esercitare il controllo i diversi organi a ciò incaricati, in relazione al differente sistema di governance, concretamente adottato. Il metodo seguito nella riflessione è quello di procedere dal punto di vista dell'operatore economico, il quale deve appunto "decidere" se e come adattare la struttura dell'ente, al fine di scongiurare il rischio di non conformità alle norme (rischio legale) e le conseguenze negative comportanti la responsabilità per reati commessi nell'interesse o vantaggio dello stesso da persone fisiche qualificate da un particolare rapporto con esso.