La sola considerazione che la diffamazione a mezzo stampa non è che uno dei modi in cui può estrinsecarsi la condotta diffamatoria, accompagnata da quella che - come vedremo nella sede destinata a particolari rilievi sulla diffamazione nelle trasmissioni radiotelevisive - quest'ultima non è nemmeno compiutamente equiparata alla prima e la considerazione della stessa fonte costituzionale da cui promana il diritto che ai sensi dell'art. 51 c.p. può scriminare la diffamazione, costringono a ritenere che il vero e proprio corpus delle esimenti elaborato negli ultimi decenni soprattutto in sede giurisprudenziale non sia riferibile soltanto ad una sorta di reato proprio, e cioè alla diffamazione "commessa dal giornalista", ma più in generale attenga al delitto di diffamazione in genere; sia cioè patrimonio di ogni cittadino quale ulteriore complesso di garanzie per l'esercizio della sua libertà di manifestazione del pensiero.