I patti parasociali sono percepiti come una categoria sostanzialmente unitaria, cui sono ricondotti contratti aventi oggetto o effetto interferente con l'esercizio dei diritti sociali o con l'organizzazione e la gestione dell'impresa e, in particolare, quelle forme di accordo espressamente elencate negli artt. 122 t.u.f. e 2341 bis c.c. Nel corso del tempo, la ricostruzione della categoria del "parasociale" ha subito una certa evoluzione, con una attenzione sempre più spostata, sul piano definitorio, dai soggetti (il patto parasociale come accordo tra soci, nel senso di un accordo tra soli soci o con il coinvolgimento di almeno un socio) all'oggetto (il patto parasociale come accordo per la disciplina di rapporti e interessi sociali), ma non ha perso, nella percezione diffusa, la sua unitarietà di fondo, ravvisabile nel fatto di riferirsi ad accordi diversi per contenuto, ma aventi pur sempre ad oggetto la regolazione di interessi relativi alla partecipazione sociale; accordi realizzati a latere dell'organizzazione sociale e che, anche quando volti a influenzare in concreto il funzionamento della società, generano comunque effetti giuridici limitati ai rapporti tra i contraenti, nel segno di una netta separazione tra piano sociale e piano parasociale, che si riflette anche sul profilo della reazione all'inadempimento dell'accordo, coerentemente limitata all'imposizione di rimedi dall'effetto non-interferente con il piano sociale o con la sfera giuridica di soggetti estranei al patto.