Una lettura costituzionalmente orientata delle norme sui vizi della volontà consente di riguardare la fattispecie dolosa non più in termini di illecito a condotta vincolata, ma come comportamento antigiuridico psicologicamente orientato, qualificato dal fine dell'agente piuttosto che dalle modalità della sua condotta e tale da ricomprendere ogni forma di inganno finalizzato alla conclusione di un contratto. La disciplina sul dolo incidente che prevede una singolare convivenza fra contratto valido e risarcimento del danno si pone come coerente applicazione dei principi generali in materia di illecito civile e la sua natura asseritamente eccezionale sfuma anche a seguito di un'interpretazione meno dogmatica del cosiddetto principio di non interferenza fra regole di validità e regole di correttezza.