La disciplina vigente della gestione delle imprese assicurative, centrata sulla valutazione del rischio, ha determinato, rispetto al precedente ordinamento sezionale, un significativo ampliamento della discrezionalità amministrativa. Tale discrezionalità è esercitata in un sistema entro il quale, per un verso, l'attività di vigilanza dell'IVASS ha come "scopo principale" la tutela degli assicurati, e, per l'altro, assumono rilievo anche le istanze di remunerazione dei soci, come di consueto avviene nei mercati vigilati. La Direttiva 2009/138/CE, recepita con d.lgs. n. 74/2015, ha introdotto nuove modalità di misurazione degli impegni delle imprese assicurative verso i contraenti, definendone le modalità di informazione al pubblico e all'Autorità di vigilanza; ha dettato, infine, regole di governance. Gli amministratori sono chiamati, pertanto, a un complesso bilanciamento tra tensioni contrapposte, reso ancor più difficoltoso dal fatto che le imprese assicurative destinatarie di provvedimenti dell'Authority concretantisi nell'avocazione dell'applicazione delle regole di solvibilità non hanno facoltà, in sede di impugnazione, di opporre la Business Judgement Rule.