Movendo dalle implicazioni costituzionali della disciplina sul segreto ed attraverso la delimitazione dell'esatto ambito soggettivo ed oggettivo dell'art. 200 c.p.p., ora esteso a nuove categorie di professionisti, l'oggetto del segreto professionale è stato identificato in una qualunque notizia trasmessa nell'ambito di rapporti intersoggettivi qualificati. In tale prospettiva, il segreto funge da ostacolo all'acquisizione della testimonianza, superabile solo per effetto di una libera ed insindacabile scelta del professionista che ne è depositario, con esclusione, pertanto, di qualunque potere coercitivo del giudice, basato sul bilanciamento tra esigenze di accertamento del fatto e tutela dei rapporti professionali nel caso concreto. Sulle stesse premesse, è stato affrontato il tema della prova illecita, per concludere che la violazione del segreto da parte del professionista che vi fosse tenuto non possa determinare l'inutilizzabilità della dichiarazione.