Il credito rimane assistito fondamentalmente dalle garanzie previste dall'art. 2740 c.c. Tuttavia resta delle parti il potere di interagire in favore di un ampliamento di tale base, attraverso spendita di mezzi, i quali impegnano gli ambiti occupati dalle garanzie reali (pegno e ipoteca) e personali. Di queste ultime, poi, si fa generalmente distinzione tra le ipotesi tipizzate della fideiussione, dell'avallo e del mandato di credito e quelle atipiche nel cui seno - tra le più importanti - si collocano: il contratto autonomo di garanzia; la lettera di patronage, ecc. L'opera segue essenzialmente "le tracce" di un itinerario che la porta ad un esame completo di ciascuno degli istituti, attraverso una ordinata distribuzione sistematica in "settori" di interesse.