Dalla loro codificazione nell'ormai lontano 1929, le condizioni obiettive di punibilità sono state più volte strumento di dilatazione della responsabilità penale nel tentativo di superare i limiti imposti dal principio di colpevolezza o, viceversa, considerate inutili esempi di responsabilità oggettiva, da eliminare. Esse, incidendo sulla funzione secondaria della norma e sospensive della punibilità, sono state a volte ritenute il passaggio tra l'illecito ed il reato; in ogni caso, permettono al reato, anche senza qualificarlo come tale, di costituirsi ed esplicare i propri effetti. Merita interesse la funzione fondamentale che l'istituto in questione può svolgere nel sistema penale italiano.