La finalità del presente lavoro è principalmente quella di inquadrare la categoria del credito involontario, descrivendone le origini e l'evoluzione; di individuare i tratti distintivi tra gli ordinamenti di civil law (ed in particolare quello italiano) e di common law con riguardo alle ipotesi di superamento della personalità giuridica (comunemente individuato, nei sistemi stranieri, con la locuzione piercing the corporate veil), i rimedi adoperati nei rispettivi sistemi e gli obiettivi raggiunti. L'esame che si intende effettuare, mediante un metodo positivistico classico con incursioni comparativistiche, concerne la delimitazione della fattispecie e l'individuazione dei tratti essenziali e caratterizzanti. Il metodo enunciato appare il più idoneo ai predetti scopi in quanto, partendo dal dato positivo e interrogandosi sul trattamento ricevuto dalle figure in analisi nell'ordinamento di common law, mira a trovare all'interno del nostro ordinamento rimedi a tutela delle situazioni descritte. Nell'ambito dei sistemi di civil law, infatti, la questione è stata sollevata solo di recente, mentre negli ordinamenti di common law si poneva il problema già all'inizio del secolo scorso. Va, tuttavia, anticipato che i due ordinamenti hanno approcci diversi alla tematica, differenza motivata essenzialmente dalle dissimili concezioni di persona giuridica presenti negli stessi. Ad ogni buon conto, indipendentemente dalla configurazione di persona giuridica che si ritiene di dover accogliere, il superamento dello schermo della personalità giuridica rappresenta esclusione di tutte od alcune qualità della personalità giuridica, e quindi, in definitiva, della persona giuridica, con riguardo agli specifici atti e contegni od anche alla generale attività del gruppo personificato. Si rileva, infatti, come il sistema continentale abbia la tendenza a rispettare la separazione rigida tra ente-società di capitali e soci, difficoltoso frutto dell'evoluzione storica del fenomeno societario. All'opposto, nei sistemi di common law emerge una maggiore propensione a oltrepassare questa separazione in virtù di una maggiore sensibilità verso la realtà e concretezza della complessiva operazione economica di fondo, disciplinata mediante la conformazione nell'ente personificato, secondo un approccio che tiene meno conto degli sbarramenti formali, in una prospettiva di giustizia sostanziale.