Preso atto che la rigidità dei caratteri propri della nullità risulta non comprovata ma dogmaticamente presunta, apprezzata la "figura" come mero trattamento giuridico, indice di una regolamentazione applicabile all'atto, che in ragione di un giudizio da parte dell'ordinamento viene privato della capacità di produrre effetti in parte o in tutto ma non necessariamente, preso atto della intervenuta fungibilità e ibridazione dei rimedi, espressioni della necessità di una operatività modulabile dei rimedi medesimi, volta, in quanto tale, a non pregiudicare nel rispetto dell'interesse generale l'interesse del singolo contraente, si reputa sistematicamente non corretto giustificare con riferimento all'art. 28, n. 1, l. not. l'orientamento che in presenza di una nullità rileva per ciò stesso una violazione dell'ultima richiamata disposizione legislativa, equiparando atti nulli e atti «espressamente proibiti dalla legge». L'imprescindibile esigenza di un'articolazione della disciplina pure all'interno dell'istituto della nullità è testimonianza dell'esistenza di una graduazione con riferimento all'imperatività del precetto, graduazione che impone una interpretazione dell'art. 28 cit. [...]