Sulla indiscussa premessa della sanabilità dei vizi di capacità e di rappresentanza nel processo civile, lo studio, riflettendo sulla posizione tanto dell'attore quanto del convenuto, propone una lettura restrittiva del regime temporale del meccanismo di sanatoria confezionato dal legislatore del 2009 come sempre retroattivo, legando l'operare dell'efficacia ex tunc ad una «scusabilità» dell'errore in cui sia incorsa la parte. In un'ottica volta a salvaguardare anche la posizione del convenuto, il binomio retroattività/irretroattività della sanatoria connessa ai vizi di costituzione viene così affidato ad una scusabilità dell'errore vista come principio che governerebbe la conservazione degli effetti della domanda. Il tema viene sviluppato evidenziandone, per un verso, le interazioni con i più generali principî in tema di nullità processuali e di retroattività delle sanatorie per vizi formali ed extraformali e, per l'altro, segnalandone il difetto di coordinamento con la coeva riforma dell'istituto della rimessione in termini, che ha generalizzato il cd. principio di autoresponsabilità processuale.