A partire dal principio della separazione organica dei poteri e da un'idea soggettiva e assoluta di sovranità si è tradizionalmente ritenuto che il sindacato sull'attività degli organi costituzionali debba essere riservato, in via derogatoria, a sistemi interni di autodichia, senza l'intervento della giurisdizione comune. Tale convincimento collide però con l'ordine costituzionale, che vuole i poteri bilanciati e interconnessi e la sovranità limitata dalla Carta fondamentale, in funzione della tutela dell'individuo. I valori personalisti sanciti in Costituzione richiedono, pertanto, che anche gli organi costituzionali siano assoggettati al sistema comune di giustizia. Rinvenuta nella concezione tradizionale dell'autodichia una forma di privilegio degli organi sovrani, il lavoro ricerca una modalità esplicativa dell'istituto conforme all'ordinamento costituzionale, proponendone una ricostruzione come strumento di Alternative Dispute Resolution cumulabile con il ricorso al giudice.