L'apprezzamento degli schemi promozionali nell'analisi delle fattispecie di carattere tributario conduce alla necessità di cogliere, accanto al fine primario del prelievo riguardante il finanziamento delle spese pubbliche secondo i principi di capacità contributiva e di eguaglianza, i c.d. fini accessori e ulteriori anche di carattere extrafiscale, che, ammissibili secondo la trama di valori costituzionali e secondo la logica del bilanciamento tra di essi, esaltano e valorizzano la funzione impositiva. Nonostante i vincoli di carattere comunitario in materia di aiuti, che sembrano ispirarsi ad un modello di neutralità fiscale e che appaiono preordinati alla tutela della concorrenza e del libero mercato, gli strumenti premiali sia di natura fiscale (agevolazioni ed esenzioni) che finanziaria (sussidi e incentivi), non solo non possono essere considerati derogatori dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza, ma appaiono sotto certi aspetti doverosi e necessari, concretizzando le garanzie costituzionali e costituendo la manifestazione più avanzata del modello promozionale del prelievo.