La concezione della vita come dovere, già in sé problematica, appare decisamente inadeguata in rapporto al moltiplicarsi di ammalati 'strappati alla morte' che, versando in condizioni estremamente compromesse, rivendicano il proprio diritto di autodeterminazione terapeutica (o clinica, allorché, nei casi di irreversibilità, i trattamenti sanitari non possano curare, ma solo prolungare l'esistenza). Il principio pluralistico suggerirebbe di concepire la vita come diritto, del quale la persona - e non lo Stato - è titolare originario: in tale prospettiva, manca l'offesa e, con essa, la tipicità, allorché l'interessato si determini nel senso dell'eutanasia consensuale pietatis causa o del suicidio medicalmente assistito. Vietando, invece, sia l'una che l'altra pratica di 'fine vita', il nostro sistema penale legittima discriminazioni tra pazienti irreversibili, costringendo ad un'indesiderata agonia coloro, tra essi, che siano affetti da una patologia la cui natura non conduca, a seguito dell'interruzione dei trattamenti salvavita, a una morte immediata. De iure condendo, potrebbe escludersi la tipicità della condotta del personale sanitario che attui l'eutanasia consensuale, sia attiva che passiva, oppure del suicidio medicalmente assistito, ove si ritenga preferibile tale diversa ipotesi di riforma.