Trattare oggi dei legittimari e dei loro diritti può forse suscitare minori diffidenze rispetto a qualche tempo fa. Si potrà sempre nutrire il sospetto che il commento degli articoli 536-564 del codice civile del 1942, che erano e restano la fondamentale sedes materiae, sviscerati come sono da tanti pregevoli contributi dottrinali, oltre che applicati da una consistente mole di decisioni giurisprudenziali, non riservi elementi consistenti di novità. Certo: si potrà ancora discutere dei risultati esegetici raggiunti su questo o quel precetto normativo, delle ipotesi ricostruttive via via proposte attorno all'annosa querelle del legittimario pretermesso e del titolo di acquisto dei diritti a lui riservati. Ma non tutto in materia di legittima (come la definisce anche il linguaggio comune), può essere rappresentato nel segno della tradizione e della conservazione dello status quo ante. Anzi, quello attuale è un momento di forte ripensamento e pure di cambiamento di un istituto che, senz'altro radicato nella storia del diritto, ora come non mai si confronta con le istanze dell'epoca contemporanea.