Come è noto il limite esplicito alla libertà religiosa individuale enunciato dall'art. 19 Cost. riguarda non i principi ed i dogmi su cui si fonda una determinata credenza di religione, ma esclusivamente i riti praticati dai suoi adepti. La valutazione di conformità (o di contrarietà) al buon costume non deve dunque essere attuata con riferimento alle norme, alla tavola di valor al portato teologico su cui si fonda un gruppo confessionale, ma esclusivamente in relazione ad atti concreti, di carattere rituale, posti in essere dai fedeli di quest'ultimo. La trattazione dapprima si occupa della definizione giuridico di "rito", poi del concetto di "buon costume" nell'ordinamento italiano ed infine delle conseguenze giuridiche concrete dell'estrinsecazione di alcune forme di ritualità ritenute non conformi a Costituzione.