Secondo le trattazioni tradizionali, nei procedimenti ad iniziativa ufficiosa il privato non può azionare il rimedio avverso il silenzio, anche se interessato all'esercizio del potere. La dottrina più recente pur riconoscendo l'azionabilità del rimedio, muove dall'idea che l'avvio del procedimento d'ufficio sia un potere dell'amministrazione e perciò conclude che il silenzio possa formarsi esclusivamente in relazione alla delibazione sulle condizioni per avviare il procedimento, salvo che l'amministrazione non abbia già effettivamente avviato il procedimento. Il giudice amministrativo estende invece la tutela avverso il silenzio anche a favore dei privati interessati all'esercizio o dall'esercizio di un potere d'ufficio, con poche eccezioni, dichiarando l'obbligo di provvedere, non solo quello di procedere d'ufficio, anche quando l'amministrazione non ha avviato il procedimento. Analizzando il diritto positivo attuale, la ricerca propone una ricostruzione della struttura del procedimento d'ufficio e delle relative situazioni giuridiche soggettive alternativa rispetto a quella tradizionale.